La ristrutturazione
1) Rilievo dello stato di fatto
- Rilievo di dettaglio del fabbricato e/o del terreno
- Rilevazione pendenza falde di tetti e /o terrazzi
- Rilevazione dislivelli terreno / pavimenti
- Rilevazione misure fabbricati esistenti
2) Presentazione Permesso Costruire
Nell'ordinamento italiano il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo emesso dal comune, che autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Il permesso di costruire, è stato introdotto nell'ordinamento nazionale dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che ha sostituito il precedente istituto della concessione edilizia di cui alla legge 10/77 (cosiddetta Legge Bucalossi) e della licenza edilizia di cui alla legge 1150/42 art. 31.
La competenza concorrente in materia urbanistico/edilizia tra stato e regioni, ha poi spinto molte amministrazioni regionali a legiferare sul tema con norme tendenti a regolarne l'ambito di applicazione.
Il permesso di costruire è richiesto dai soggetti che hanno titolarità ad effettuare gli interventi che non sono soggetti a procedure semplificate e - generalmente - è soggetto al pagamento di oneri concessori (analogamente al precedente istituto della concessione edilizia).
Qualora l'intervento interessi beni soggetti a particolari tutele (ambientali, architettoniche, artistiche, ecc.) il rilascio del permesso di costruire è vincolato al preventivo nulla osta da parte dell'ente deputato alla tutela del vincolo.
Gli interventi la cui realizzazione è subordinata al preventivo rilascio del permesso di costruire sono indicati, al di là del D.P.R. 380/2001, nelle relative leggi regionali.
In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire.
Alla richiesta di permesso di costruire deve essere allegato un progetto - redatto da un professionista abilitato all'esercizio della professione - che descriva compiutamente e dettagliatamente le opere che si intende eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici (es. antisismici, acustici, di isolamento termico, ecc.).
Introduzione del Silenzio-Assenso
Sulla Gazzetta Ufficiale 160 del 12 luglio 2011 è stata pubblicata la legge 106/2011 che ha convertito, con modificazioni, il cosiddetto "decreto Sviluppo" D.L. 70/2011, che ha introdotto il 'silenzio-assenso' per il rilascio del permesso di costruire. La domanda per l'ottenimento del permesso va presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) corredata dalla documentazione tecnica necessaria. Lo stesso Decreto stabilisce che i Comuni che non si sono dotati di Sportello Unico per L'edilizia possono essere commissariati. Lo Sportello unico, ricevuta la richiesta di permesso, deve nominare entro 10 giorni il responsabile del procedimento il quale, nell'arco di massimo 60 giorni, deve concludere l'istruttoria (valutare, cioè, la conformità del progetto alle varie normative vigenti e verificare la documentazione allegata). Una volta proposto il provvedimento, se l'esito è favorevole, il responsabile ha 30 giorni di tempo per attuarlo; trascorsi questi termini, il permesso di costruire viene comunque rilasciato in virtù del silenzio-assenso. Tale meccanismo non si attua solo non nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali.
Il permesso di costruire, è stato introdotto nell'ordinamento nazionale dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che ha sostituito il precedente istituto della concessione edilizia di cui alla legge 10/77 (cosiddetta Legge Bucalossi) e della licenza edilizia di cui alla legge 1150/42 art. 31.
La competenza concorrente in materia urbanistico/edilizia tra stato e regioni, ha poi spinto molte amministrazioni regionali a legiferare sul tema con norme tendenti a regolarne l'ambito di applicazione.
Il permesso di costruire è richiesto dai soggetti che hanno titolarità ad effettuare gli interventi che non sono soggetti a procedure semplificate e - generalmente - è soggetto al pagamento di oneri concessori (analogamente al precedente istituto della concessione edilizia).
Qualora l'intervento interessi beni soggetti a particolari tutele (ambientali, architettoniche, artistiche, ecc.) il rilascio del permesso di costruire è vincolato al preventivo nulla osta da parte dell'ente deputato alla tutela del vincolo.
Gli interventi la cui realizzazione è subordinata al preventivo rilascio del permesso di costruire sono indicati, al di là del D.P.R. 380/2001, nelle relative leggi regionali.
In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire.
Alla richiesta di permesso di costruire deve essere allegato un progetto - redatto da un professionista abilitato all'esercizio della professione - che descriva compiutamente e dettagliatamente le opere che si intende eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici (es. antisismici, acustici, di isolamento termico, ecc.).
Introduzione del Silenzio-Assenso
Sulla Gazzetta Ufficiale 160 del 12 luglio 2011 è stata pubblicata la legge 106/2011 che ha convertito, con modificazioni, il cosiddetto "decreto Sviluppo" D.L. 70/2011, che ha introdotto il 'silenzio-assenso' per il rilascio del permesso di costruire. La domanda per l'ottenimento del permesso va presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) corredata dalla documentazione tecnica necessaria. Lo stesso Decreto stabilisce che i Comuni che non si sono dotati di Sportello Unico per L'edilizia possono essere commissariati. Lo Sportello unico, ricevuta la richiesta di permesso, deve nominare entro 10 giorni il responsabile del procedimento il quale, nell'arco di massimo 60 giorni, deve concludere l'istruttoria (valutare, cioè, la conformità del progetto alle varie normative vigenti e verificare la documentazione allegata). Una volta proposto il provvedimento, se l'esito è favorevole, il responsabile ha 30 giorni di tempo per attuarlo; trascorsi questi termini, il permesso di costruire viene comunque rilasciato in virtù del silenzio-assenso. Tale meccanismo non si attua solo non nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali.
QUI alcuni esempi di progetti di ristrutturazione